Attualmente la mancata attuazione delle prescrizioni normative aventi per oggetto la prevenzione e la gestione del rischio biologico di contagio da Legionella, causa ai titolari delle strutture interessate una responsabilità penale rispondente alle lesioni o alla morte eventualmente occorsa al lavoratore o al frequentatore della struttura.
Per cui la domanda lecita che si fanno i gestori delle Strutture Ricettive ma quali sono i rischi che corrono i miei clienti in caso di contagio? E ancora, quali sono i rischi che corre la mia Azienda nel caso si verificasse qualche contagio?
Innanzi tutto bisogna prevedere un piano di documentazione che può essere interpretato come manuale (o DVR) dove si sottopone la propria struttura a verifica dei punti critici, in parole povere, si controlla tutto l’impianto per vedere da dove è possibile che possa partire il contagio e dopo aver preso dei campioni e fatte le analisi si debba capire, compilando appunto il DVR quali sono le azioni preventive che vanno eseguite regolarmente.
Se queste operazioni non vengono rispettate e compiute cosa accade?
In base all’articolo 2087 del Codice Civile, il Datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia di quanti prestano opera nell’impresa, con l’ovvia conseguenza che ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo gli viene imputato in forza del disposto dell’articolo 40, comma 2° del Codice Penale
Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o di una persona estranea all’ambito imprenditoriale purché sia ravvisabile il nesso di causa tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi della sicurezza.
In base al Testo Unico n. 81/2008 e segnatamente in base all’articolo 271, il Datore di lavoro deve compiere la valutazione del rischio anche con riferimento al rischio biologico ed individuare le misure protettive e preventive ritenute più adeguate.
Ne deriva che il responsabile di una struttura turistico – recettiva e/o sportiva ovvero il Datore di lavoro che non ottempera alle prescrizioni degli articoli 266 e seguenti del T.U. n. 81/2008 risponde a titolo di colpa degli eventi lesivi derivati agli avventori che abbiano contratto la legionellosi. La responsabilità penale può derivare in egual misura tanto dell’omessa adozione delle cautele, quanto dall’adozione di cautele del tutto inadeguate ed insufficienti.
La fonte normativa di carattere primario è senz’altro il Testo Unico n. 81/2008 agli articoli 266 e seguenti con particolare riferimento all’art. 271.
Tale normativa è relativamente generica, visto che non specifica né i rischi individuabili in astratto rispetto alla possibile assunzione del batterio Legionella, né le misure preventive che sarebbe bene adottare in concreto per prevenire tali rischi.
E per tale ragione affidarsi agli specialisti può fare la differenza.
