Trattamento aria

In ambito industriale, comunitario, sanitario e alberghiero DEFENSOR offre da anni un servizio completo per la manutenzione, la sanificazione e l’ottimizzazione energetica delle apparecchiature e dei relativi accessori destinati al trattamento dell’aria.

Si può quindi garantire un ambiente interno non solo pulito ma anche sicuro e salubre, condizioni necessarie per la soddisfazione degli ospiti e dei lavoratori ma anche utili alla riduzione dei rischi biologici generati da questi impianti, ottenendo conseguentemente la riduzione costi connessi ad eventuali interventi straordinari in emergenza.

BONIFICA AERAULICA

(D.Lgs. n.81/2008 / L.G. 7 r 2013 Rep. atti 55/CSR)

Procedura operativa:

BONIFICA IMPIANTI AERAULICI

Negli ambienti interni la qualità dell’aria assume un significato importante in quanto essa è trattata da impianti che ne modificano le caratteristiche. In queste fasi si può avere la proliferazione di contaminazioni che conseguentemente vengono veicolate dal flusso dell’aria negli ambienti confinati ove, chi vi risiede o transita, subisce un forte contatto con l’atmosfera trattata e conseguentemente con i probabili patogeni in essa contenuti.

L’intervento proposto è indirizzato al contenimento della diffusione delle patologie legate ai sistemi di climatizzazione, tali interventi aiutano a rendere il clima indoor più salubre e conseguentemente a rendere l’ambiente di lavoro adeguato a quanto richiesto nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08) e specificato nelle Linee Guida definite nell’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013.

Negli ambienti confinati, dove l’aria è fornita dall’esterno attraverso apposite apparecchiature, occorre monitorare lo stato degli impianti preposti a tale funzione al fine di evitare inquinamenti nei luoghi di lavoro.

Tenere sotto controllo la qualità dell’aria è fondamentale per evitare di diffondere agenti patogeni per la salute umana.

Considerando le implicazioni sanitarie, giudiziarie, economiche e di immagine che possono derivare da episodi di malattie legate all’edificio, l’approccio più pragmatico è quello di fare il possibile per mettere in atto tutte le misure necessarie per contrastare l’insorgenza di questi eventi.

La regolare sostituzione di filtri nelle Unità di Trattamento Aria (UTA) o nei ventilconvettori non garantisce la totale salubrità dell’impianto. Si rende necessario, come indicato nelle linee guida, effettuare dei controlli visivi e tecnici volti a stabilire la situazione delle nostre apparecchiature.

A questo punto, se alla verifica impiantistica le strumentazioni non risultano idonee, occorre intervenire per ripristinare le corrette condizioni igienicosanitarie degli impianti e conseguentemente degli ambienti di lavoro.

L’azione suggerita è un’accurata bonifica delle UTA e dei ventilconvettori per ottenere un corretto stato igienico, un risparmio sul rendimento energetico ed in ultimo la rispondenza alle normative vigenti.

L’intervento proposto si prefigge come obiettivo primario la pulizia e la disinfezione dei macchinari che operano il trattamento dell’aria e conseguentemente delle canalizzazioni ad esso connesse senza tralasciare gli accessori per la diffusione dell’aria.

 

Le fonti normative vigenti che regolano la materia e le possibili conseguenze derivanti dalla loro trasgressione.

La necessità di assicurare una buona qualità dell’aria respirata all’interno degli ambienti confinati ha trovato la sua prima traduzione normativa nel 1989, ad opera della Direttiva Europea n° 89/391/CEE – 89/654/CEE , che dettava le disposizioni minime di sicurezza e salubrità da rispettare nei luoghi di lavoro.
Il legislatore italiano ha poi recepito tale Direttiva attraverso la promulgazione del Decreto Legislativo 19.09.1994 n° 626 . Nell’ambito di tale legge, il problema dell’inquinamento indoor e delle sue possibili ripercussioni sulla salute umana era considerato dall’art. 33 comma 6° punto 4, che è intervenuto a sostituire integralmente il testo dell’art. 9 del D.P.R. 19.03.1956, n° 303.
Il panorama legislativo si è evoluto con il D.L. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 Aprile 2008. Che più efficacemente rispetto al passato considera il problema costituito dalla possibile contaminazione degli impianti
aeraulici. In particolare nell’Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro al punto 1.9 Microclima, sottopunto 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi si prevede testualmente:
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni
eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d’aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione,
pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

L’art. 63 del decreto, recante i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede al suo comma 1° che “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Colui che ha il dovere di provvedere a che ciò avvenga è, ai sensi del successivo Art. 64 comma 1°, il datore di lavoro.
Come si vede ai nostri fini assumono rilievo le disposizioni contenute nei punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5., che hanno un evidente carattere “generico” poiché si limitano ad enunciare un principio di condotta senza fornire le necessarie specificazioni tecniche; specifiche dettagliate nelle successive Linee Guida del 7 febbraio 2013
Rep. Atti n. 55/CSR

Al fine di specificare tecnicamente le menzionate disposizioni, il Ministero della Salute ha successivamente emanato tre importanti testi sotto forma di Linee-Guida, poi adottati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Il primo di tali testi normativi, adottato a livello nazionale il 4 Aprile 2000, recava testualmente le
“Linee-Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi”. In esso importante appare l’articolo 7., dedicato alla corretta manutenzione igienicosanitaria da attuare negli impianti idrici e di condizionamento.
Il secondo testo normativo menzionato, adottato il 27 Settembre 2001 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. n° 276 il 27/11/20 01, reca invece le “Linee-Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”.
In tale testo assume importanza il paragrafo 5.3.1, che reca informazioni circa i requisiti igienici che devono necessariamente possedere gli impianti di climatizzazione.
Il terzo testo normativo menzionato, adottato il 5 Ottobre 2006, reca invece lo “Schema di Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”.
Tale testo specifica ulteriormente i requisiti igienici che devono possedere gli impianti di climatizzazione e reca la definizione delle operazioni di manutenzione predittiva da attuare sui citati impianti.

Tuttavia, come vedremo la trasgressione di tale norma è immediatamente corredata da un articolato apparato sanzionatorio.
a) Il profilo sanzionatorio previsto dall’ art. 68 comma 1° lettera b) del nuovo Testo Unico per Il
datore di lavoro o il dirigente responsabile che non provvede al rispetto degli articoli menzionati è punito:
con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con  l’ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00.
b) Il profilo civilistico legato alla possibile azione di risarcimento per danno biologico (ex art.
2043 cod. civ.) e per danno morale (ex art. 2059 cod. civ.), anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 2087 cod. civ. In aggiunta alle norme speciali sopra descritte va ricordato che il nostro ordinamento, in ogni caso, impone all’imprenditore (art. 2087 c.c.) di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: la violazione di tale norma comporta a carico del datore di lavoro l’obbligo di risarcire il danno cagionato a causa della sua omissione.
c) Il profilo penalistico derivante dall’integrazione di alcune fattispecie di reato colposo, come
ad esempio quella prevista dall’art. 452 cod. pen. ( Delitti colposi contro la salute pubblica ),
dall’art. 590 cod. pen. ( Lesioni personali colpose ) e dall’art. 589 cod. pen. ( Omicidio colposo).
Abbiamo visto che il sistema sanzionatorio creato con il D.P.R. 303/56 e la procedura prevista dagli
articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 19.12.1994, n° 758 consentono all’imprenditore “colpevole”, qualora adempia nei termini e secondo le modalità indicate alla prescrizione, di evitare l’esercizio dell’azione
penale ordinaria: in tali casi, infatti, egli è ammesso a pagare in sede amministrativa l’ammenda dovuta,  evitando in tal modo la trasmissione degli atti al PM e questo spiega, almeno in parte, il perché ad oggi non
siano state pubblicate sentenze penali di Cassazione sul tema.

 

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