LOTTA AL RISCHIO DI CONTAGIO DA LEGIONELLA

Servizi e strategie atte a l imitare la proliferazione di Legionella e i rischi di contagio ad essa correlati nelle grandi e medie strutture.

OBIETTIVO LEGIONELLA

CONTENIMENTO RISCHIO

La finalità dei nostri servizi è quella di offrire ai responsabili delle strutture e degli ambienti di lavoro gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi negli edifici e la definizione delle norme di comportamento che riducano al minimo tale rischio.

La Legionellosi è una grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legionella spp. Negli ultimi tempi si è verificato un notevole incremento di notifiche ricevute all’Istituto Superiore di Sanità.
Considerando le implicazioni sanitarie, giudiziarie, economiche e di immagine che possono derivare da questi episodi, l’approccio più pragmatico è quello di fare il possibile per mettere in atto tutte le misure necessarie alla prevenzione della  malattia.
La Legionella, come riportato nel T.U. 81/08, è un agente biologico appartenente al gruppo 2 cioè un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori.
A questo punto il datore di lavoro, o del  responsabile della struttura, deve effettuare una valutazione del rischio secondo quanto indicato nelle Linee Guida emanate nel maggio 2015 ed in ottemperanza a quanto previsto nel T.U. 81/08, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico in particolare sulla malattia e sui potenziali effetti adottando tutte le misure protettive e preventive. Perché la prevenzione sia efficace, è importante che il datore di lavoro attui tutte le misure di controllo e predittive, non solamente in risposta ad un caso di legionellosi, ma prima che queste si verifichino, attraverso una valutazione del rischio.

È noto che la Legionella è un batterio ubiquitario non solo in ambienti acquatici naturali ma anche in habitat artificiali; quest’ ultimo aspetto costituisce un problema di rilevante importanza per la diffusione della legionellosi, poiché la malattia viene contratta per inalazione di aerosol contaminati.

La prevenzione del rischio di contrarre l’infezione si basa su una serie di interventi ed operazioni posti in atto a contenimento della proliferazione negli impianti e della diffusione attraverso aerosol della Legionella. In questa fase di valutazione il monitoraggio analitico delle contaminazioni è uno strumento non di contenimento ma utile a valutare il grado di rischio della struttura.

L’infezione da Legionella non si trasmette da persona a persona, ma piuttosto viene trasmessa da flussi di aerosol e di acqua contaminata, come nel caso di ambienti condizionati o con l’uso di umidificatori. Il batterio, infatti, si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, quali sono i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell’acqua, sui quali forma un film batterico. Sedimenti organici, ruggini, calcare, depositi di materiali sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque facilitano l’insediamento della Legionella.

La valutazione del rischio Legionella è realizzata da Defensor esaminando gli schemi degli impianti idrici-sanitari e degli impianti di condizionamento: per ogni impianto si individuano e dimensionano i punti critici, che rappresentano un rischio reale per i frequentatori della struttura.

A seguito di un sopralluogo da parte di personale esperto, per avere un riscontro visivo della struttura, si valuta la condizione di conservazione degli impianti, la tipologia delle apparecchiature e tutte le caratteristiche tecniche utili al caso. Si effettuano delle indagini al fine di determinare la tipologia dei frequentatori dell’edificio e la loro suscettibilità al contagio da Legionella.

Per completare il quadro documentale ed avere in aggiunta le informazioni analitiche, si effettuano dei campionamenti microbiologici, volti a stabilire la situazione della contaminazione degli impianti da parte dei patogeni bersaglio e quinti il reale livello di inquinamento.

Il documento di valutazione indica:

• il grado di esposizione al rischio di contagio da patogeni,

• il programma di interventi immediati (prescrizioni) e di mantenimento, da porre in essere direttamente o tramite l’ausilio del Registro degli Interventi (“Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” della conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015).

A seguito del documento viene redatto il registro per l’annotazione degli interventi manutentivi da porre in essere.

A questo punto il gestore della struttura ha indicata la strada per effettuare il contenimento del rischio, che può essere fatta di soli interventi manutentivi o da accorgimenti tecnici innovativi volti ad aumentare il livello della sicurezza.

Defensor s.r.l. da anni operante nel settore offre una gamma completa di servizi che vanno dallo studio iniziale per stabilire il piano di azione, fino alla fornitura di sistemi, comprensivi di service, per le operazioni di bonifica straordinaria o di contenimento del rischio di contagio da Legionella.
Oltre a ciò è in grado di di fornire formazione ed istruzione operativa al personale interno della struttura.
Tutti i trattamenti chimici o fisici raccomandati dalle linee-guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi sono attuabili da Defensor, ognuno di essi ha dei vantaggi e degli svantaggi, dei pregi e difetti. È competenza dei tecnici comprendere quali tra questi siano i più efficienti ed i più economici a seconda delle molteplici situazioni che si possono riscontrare in ogni singolo caso esaminato. Conseguentemente il personale Defensor, altamente qualificato, provvederà all’attuazione dei metodi selezionati con attrezzature, prodotti idonei e/o installazione di specifiche apparecchiature.
L’azienda è a Vostra disposizione per effettuare una corretta valutazione del rischio di ogni struttura, per fornire assistenza alla compilazione del registro interventi, per consigliare e/o mettere in atto le più indicate misure preventive, per stabilire i punti di campionamento validi, le frequenze dei campionamenti, il prelievo e il trasporto dei campioni con conseguenti analisi in laboratori accreditati.

risultati

Normativa vigente

Da molti anni la Legionella è sottoposta ad un Sistema Nazionale di Sorveglianza e dal 1990 rientra tra le malattie infettive e diffuse in classe II, per le quali sussiste obbligo di denuncia.

Di seguito elenchiamo i principali riferimenti legislativi e normativi riguardanti la legionellosi. Va comunque tenuto conto che quanto in materia di sicurezza rientra nella competenza del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), come prevenzione delle malattie collegate agli ambienti lavorativi.

  •  Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi- Approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015.
  • Linee-guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi – Gazzetta Ufficiale Numero 29 (Serie Generale) del 5 Febbraio 2005 (pag. 25-27).
  • Linee-guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico- ricettive e termali – Gazzetta Ufficiale Numero 28 (Serie Generale) del 4 Febbraio 2005 (pag. 54-60).
  • Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi – Gazzetta Ufficiale Numero 103 (Serie Generale) del 5 Maggio 2000 (alla pagina 12).

regime sanzionatorio e riferimenti normativi

La mancata attuazione delle prescrizioni  normative aventi per oggetto la prevenzione e la gestione del rischio biologico di contagio da  Legionella, causa ai titolari delle strutture  interessate una responsabilità penale  rispondente alle lesioni o alla morte  eventualmente occorsa al lavoratore o al  frequentatore della struttura.

In base all’articolo 2087 del Codice Civile1, il Datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante  dell’incolumità fisica e della salvaguardia di quanti prestano opera nell’impresa, con l’ovvia conseguenza che ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo gli viene imputato in forza del disposto dell’articolo 40, comma 2° del Codice Penale2.

Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o di una persona estranea all’ambito imprenditoriale purché sia ravvisabile il nesso di causa tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi della sicurezza.

In base al Testo Unico n. 81/2008 e segnatamente in base all’articolo 271, il Datore di lavoro deve compiere la valutazione del rischio anche con riferimento al rischio biologico ed individuare le misure protettive e preventive ritenute più adeguate.

Ne deriva che il responsabile di una struttura turistico – recettiva e/o sportiva ovvero il Datore di lavoro che non ottempera alle prescrizioni degli articoli 266 e seguenti del T.U. n. 81/2008 risponde a titolo di colpa degli eventi lesivi derivati agli avventori che abbiano contratto la legionellosi.

La responsabilità penale può derivare in egual misura tanto dell’omessa adozione delle cautele, quanto dall’adozione di cautele del tutto inadeguate ed insufficienti.

La fonte normativa di carattere primario è senz’altro il Testo Unico n. 81/2008 agli articoli 266 e seguenti con particolare riferimento all’art. 271.

Tale normativa è relativamente generica, visto che non specifica né i rischi individuabili in astratto rispetto alla possibile assunzione del batterio Legionella, né le misure preventive che sarebbe bene adottare in concreto per prevenire tali rischi.

Non v’è dubbio infatti che tanto l’art. 271 quanto l’art. 28 del T.U. n. 81/2008 non specifichino nel dettaglio la tipologia ed i contenuti delle misure preventive.

Ancorché non pienamente sovrapponibili, tali normative di dettaglio, oltre a prevedere la nomina di un responsabile per l’identificazione e la valutazione del rischio legionella, specificano il contenuto delle misure predittive e preventive che sarebbe opportuno adottare per evitare tale rischio. L’omesso rispetto delle prescrizioni normative sopra richiamate, può comportare responsabilità penali gravi in capo al responsabile delle strutture, quali quelle riportate di seguito:

 

RIFERIMENTO REATO PREVISTO PENA
Art. 590, 3° comma c.p. Lesioni colpose gravi Da 3 mesi a 31 anno di reclusione
Art. 590, 3° comma c.p. Lesioni colpose gravissime Da 1 a 3 anni di reclusione
Art. 589 c.p. Omicidio colposo Da 2 a 7 anni di reclusione
Art. 452 c.p. Epidemia colposa Da 3 a 12 anni di reclusione

1 Art. 2087 del Codice Civile – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondole particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

2 Art. 40 – secondo comma – Codice Penale – RAPPORTO DI CAUSALITÀ: Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.